DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal: 1-5-1983
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11.

  (1)  I  comuni  singoli od associati e le comunita' montane possono
deliberare  convenzioni  dirette  a  ((affidare))  alla  provincia la
progettazione   e   l'esecuzione  di  opere  pubbliche  di  interesse
comunale.
  (2)  Le  province,  attraverso  i  propri  uffici, possono prestare
assistenza  tecnica,  a  favore dei comuni, delle comunita' montane e
delle   unita'   sanitarie   locali   situati  nel  territorio  della
circoscrizione provinciale che ne facciano richiesta.
  (3)  Le  province,  d'intesa  con  i relativi comuni e le comunita'
montane,  sono  autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di
investimenti di carattere sovracomunale per la tutela dell'ambiente e
la  difesa  del  territorio,  per  il  rifornimento  idrico,  per  lo
smaltimento  dei  rifiuti  e  per  le  infrastrutture  a sostegno dei
settori produttivi.
  (((3.1)  Le  unita'  sanitarie locali, ove non dispongano di propri
uffici legali, possono avvalersi dei corrispondenti uffici dei comuni
di appartenenza.))