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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-5-1982
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Art. 15



Per il biennio 1982-83 almeno il 50 per cento dei fondi di cui all'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va destinato alla realizzazione di strutture sanitarie di base
((e centri socio-sanitari))
delle unità sanitarie locali che ricomprendano uno o più comuni disastrati o gravemente danneggiati, nel quadro di un programma di interventi da definirsi di intesa tra la regione e le unità sanitarie locali interessate.
Per l'esecuzione dei lavori l'INAIL è autorizzato, in deroga all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'art. 69, lettera b), del citato decreto.