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DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. 283

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 agosto 1981, n. 432 (in G.U. 08/08/1981, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  12-7-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 28-ter


Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 7 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.
Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall'ordinamento preesistente ed, esclusivamente a tali fini, gli inquadramenti di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si considerano come non effettuati.
Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312. Sono fatte salve le riserve di cui all'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché quelle contemplate da altre leggi speciali.
Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L.7 luglio 1988, n. 254 ha disposto (con l'art. 4) che le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto-legge n. 283/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.