stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 23

Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1979, n. 91 (in G.U. 01/04/1979, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1986)
Testo in vigore dal:  2-4-1979
aggiornamenti all'articolo

Art. 12-bis

Art. 12 - bis

((Il primo e il secondo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sostituiti dai seguenti:
"È costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della presente legge.
La garanzia del fondo di cui al comma precedente è di natura sussidiaria e può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate.
La garanzia si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per cento della perdita subita dall'Istituto finanziatore e può raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto, nonché a fronte degli accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti.
I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare".))