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DECRETO-LEGGE 14 luglio 1978, n. 367

Interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1978, n. 430 (in G.U. 12/08/1978, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1978)
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vigente al 13/05/2024
Testo in vigore dal:  13-8-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'interpretazione autentica della disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo; Decreta:

Art. 1

((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 430))
.
((...))
, gli atti relativi all'acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sports, nonché le assunzioni dei tecnici da parte di società od associazioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.