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DECRETO-LEGGE 14 aprile 1978, n. 111

Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 giugno 1978, n. 271 (in G.U. 14/06/1978, n.163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/1982)
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Testo in vigore dal:  9-2-1982
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Art. 29


Il Ministero di grazia e giustizia provvede direttamente ed autonomamente, senza necessità della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato in ordine all'indispensabilità della fornitura, alle spese necessarie per le attrezzature degli uffici della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, e a quelle conseguenti agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
((Il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunità di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata.
È fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale))
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