DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 (in G.U. 19/05/1978, n.137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
vigente al 04/06/2023
Testo in vigore dal: 13-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
 
  Chiunque cede la proprieta' o il  godimento  o  a  qualunque  altro
titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di
un  fabbricato  o  di  parte  di  esso  ha  l'obbligo  di  comunicare
all'autorita' locale di pubblica  sicurezza,  entro  quarantotto  ore
dalla consegna dell'immobile, la sua esatta  ubicazione,  nonche'  le
generalita' dell'acquirente,  del  conduttore  o  della  persona  che
assume la disponibilita' del bene e  gli  estremi  del  documento  di
identita'  o   di   riconoscimento,   che   deve   essere   richiesto
all'interessato. 
  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,
i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di  provvedere  alla
comunicazione,  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di  tutti  i
contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del  30
giugno  1977  e  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
decreto-legge. 
  La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere  effettuata
anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di  ricevimento.  Ai
fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. 
  Nel caso  di  violazione  delle  disposizioni  indicate  nei  commi
precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione e' accertata
dagli organi di polizia giudiziaria, nonche' dai  vigili  urbani  del
comune ove si trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal  sindaco
ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per  quanto  non
previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni,  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art.  5,  comma  4)  che
"Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la
registrazione  dei  contratti  di  trasferimento  aventi  ad  oggetto
immobili o comunque diritti immobiliari  assorbe  l'obbligo  previsto
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.".