DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 19-8-1975
                               Art. 8.
                   Costo delle operazioni di mutuo

  A  modifica  di  quanto  disposto  dal  primo comma dell'art. 6 del
decreto-legge  6  settembre  1965,  n. 1022, convertito nella legge 1
novembre  1965,  n.  1179,  richiamato dall'ottavo comma dell'art. 72
della  legge  22  ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed
integrazioni,  il  costo effettivo delle operazioni di mutuo, ai fini
della  concessione  del  contributo sugli interessi, e' stabilito con
decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i
lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio.