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DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-8-1975

Art. 8

Costo delle operazioni di mutuo


A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, richiamato dall'ottavo comma dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, il costo effettivo delle operazioni di mutuo, ai fini della concessione del contributo sugli interessi, è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.