stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1975, n. 2

Disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 marzo 1975, n. 48 (in G.U. 14/03/1975, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1975)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-1-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1


Appartiene alla corte d'assise di appello la competenza a decidere sull'appello proposto contro le sentenze della corte d'assise, pronunciate in base al primo capoverso dell'art. 29 del codice di procedura penale anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità.
La Corte di cassazione, quando annulla con rinvio una sentenza pronunciata dalla corte d'assise d'appello, che ha deciso sull'appello proposto avverso le sentenze indicate nel comma precedente, rinvia il giudizio ad altra corte d'assise d'appello fra le più vicine.