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DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1970, n. 745

Provvedimenti straordinari per la ripresa economica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 (in G.U. 23/12/1970, n.323).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
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Testo in vigore dal:  27-10-1970

Art. 63


Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della riforma tributaria, che non siano trasformazioni di debiti già esistenti verso l'estero.
L'esenzione permane, fino all'originario termine di scadenza, anche nel caso di conversione del prestito.