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DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1970, n. 745

Provvedimenti straordinari per la ripresa economica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 (in G.U. 23/12/1970, n.323).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
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Testo in vigore dal:  27-10-1970

Art. 58


L'imposta sulle società è ridotta del 10 per cento nei confronti delle società le cui azioni saranno ammesse alla quotazione in borsa fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della riforma tributaria. La riduzione si applica per cinque esercizi a partire da quello in cui le azioni sono state ammesse alla quotazione. Se la società ha diverse categorie di azioni, la riduzione si applica in proporzione della parte di capitale rappresentata dalle categorie di azioni ammesse alla quotazione.
Gli aumenti di capitale mediante emissione di azioni già ammesse alla quotazione in borsa, che saranno deliberati ed eseguiti fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria, non concorrono per l'intero loro ammontare, compreso l'eventuale sopra prezzo delle azioni, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società per cinque esercizi a partire da quello in cui è stato deliberato l'aumento, restando computabili per la determinazione del reddito soggetto all'imposta stessa. Se contestualmente all'aumento di capitale e in relazione ad esso è deliberata l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, il termine per l'esecuzione dell'aumento è prolungato di due anni e le obbligazioni emesse sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e sulle obbligazioni fino alla loro conversione e in ogni caso per non più di cinque anni.
Le agevolazioni previste dal comma precedente non si applicano agli aumenti di capitale mediante passaggio di riserve a capitale né a quelli derivanti da incorporazione di altre società le cui azioni erano già ammesse alla quotazione. Se gli aumenti di capitale sono susseguenti a riduzioni di capitale mediante rimborso ai soci o liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, deliberate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni non si applicano per la parte dell'aumento necessaria alla reintegrazione del capitale.
In caso di cancellazione delle azioni dal listino di borsa le agevolazioni previste dai commi precedenti cessano a partire dall'esercizio in cui è intervenuta la cancellazione.