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DECRETO-LEGGE 11 marzo 1950, n. 50

Modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati dei caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 maggio 1950, n. 202 (in G.U. 10/05/1950, n.107).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  11-3-1950 al: 15-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924 che approvano i testi unici di leggi per le imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine, sui surrogati del caffè e per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1924, n. 195, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1789 e SUccessive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1942 n. 231, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1946, n. 79;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 205, che aumenta l'imposta di consumo sul caffè;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, che istituisce a favore dell'Erario una imposta di consumo sul cacao e sul burro di cacao ed aumenta i dazi di importazione su altri generi coloniali;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 691, che modifica il regime fiscale del cacao, ecc.;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, degli oli di semi, del caffè, del cacao e di alcune droghe;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, per i seguenti prodotti petroliferi, sono stabilite come appresso:
Oli greggi di petrolio, naturali:
1) da usare direttamente come combu-
stibili (voce della tariffa 643-a)-1):
a) nelle caldaie e nei forni....... L. 110 per q.le
b) nei motori...................... " 2.690 " "
2) per altri usi (voce 643-a)-3).... " 4.400 " "
Benzina (voce 643-b)-1)............... " 9.300 " "
Acqua ragia minerale (voce 643-b)-2).. " 7.410 " "
Petrolio (voce 643-b)-3).............. " 7.080 " "
Oli da gas:
1) da usare direttamente come combu-
stibili (voce 643-b)-4-alfa):
a) con densita da 0,850 a 0,890 al-
la temperatura di 15° 0................ " 4.250 " "
b) con densita superiore a 0,890
alla temperatura di 15° C.............. " 2.690 " "
2) per altri usi (voce 643: b-4- be-
ta).................................... " 4.250 " "
Lubrificanti:
1) oli bianchi (voce 643-b)-4-alfa). " 10.000 " "
2) altri (voce 643-b)-5-beta)....... " 8.000 " "

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torbà, di schisti e simili:
1) da usare direttamente come combu-
stibili (voce 643 -b)-6-alfa):
a) esclusivamente nella caldaie e
nesi forni:
alfa) densi...................... L. 110 per q.le
beta) fluidi..................... " 110 " "
piu L. 28,89 per ogni unita percentuale
di oli distillati fino a 300° eccedente
il 20 %, ma non il 30 % per quintale;
b) nei motori...................... " 2.690 " "
2) per altri usi (voce 643 b)-6-gam-
ma).................................... " 4.400 " "
Paraffina solida...................... " 600 " "
Vasellina:
a) naturale........................ " 2.200 " "
b) artificiale, a base di paraffina " 5.000 " "
Ozocerite greggia..................... " 160 " "
Ceresina.............................. " 400 " "

Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, è concesso un abbuono del 30% sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.
Rimangono in vigore le temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili e di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 22 marzo 1946.