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REGIO DECRETO-LEGGE 1 marzo 1938, n. 173

Aliquota ridotta di tassa di vendita per i residui della distillazione di oli minerali impiegati per generare energia elettrica. (038U0173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1938, n. 982 (in G.U. 19/07/1938, n. 162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-4-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti a favore delle aziende che producono energia elettrica con impiego di residui della distillazione di oli minerali e che si trovano nella impossibilità di sostituire l'energia termica con quella idrica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'aliquota di tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali classificabili nella voce 644 a) della tariffa dei dazi doganali, con densità superiore a 0,890, alla temperatura di 15°, impiegati, sotto osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze, per generare energia elettrica da aziende le quali, in base ad attestazioni da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, risultino trovarsi nella impossibilità di sostituire l'energia termica con quella idroelettrica, è, a decorrere dal 18 novembre 1937-XVI, stabilita in L. 35 al quintale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 395, foglio 106. - Mancini.