stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937, n. 1941

Franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta. (037U1941)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 gennaio 1938, n. 54 (in G.U. 25/02/1938, n. 46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  2-12-1937 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 13 settembre 1915, n. 1373 e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con nuovi mezzi alla attuazione della difesa delle piante da frutta, mediante la distruzione dei parassiti che ne compromettono il sano sviluppo e la fruttificazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli oli minerali lubrificanti, destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta, sono ammessi alla esenzione dalla tassa di vendita, sotto osservanza delle norme e delle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.