stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 18 luglio 1936, n. 1361

Modificazione del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo. (036U1361)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 aprile 1937, n. 692 (in G.U. 24/05/1937, n. 119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-7-1936 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuove modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



- Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerali e residui della loro distillazione sono modificate come segue:

Per quintale

Oli minerali greggi altri (voce 643-a-3 della tariffa generale dei dazi doganali) L. 120

Oli minerali lubrificanti (voce 643 b):

1. oli bianchi e per trasformatori L. 125

2. altri L. 115

Petrolio (voce 643 c) L. 195

Benzina (voce 643 d) L. 240

Oli minerali altri (voce 643 e) L. 205

Residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente coma combustibili (voce 644 a):

1. con densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15° L. 115

2. con densità superiore a 0,880 alla temperatura di 15° L. 65

Residui della distillazione di oli minerali altri (voce 644 c) L. 120

Resta ferma la tassa di vendita di lire 0,40 il quintale per i residui della distillazione degli oli minerali di color nero con densità non inferiore a 0,900, alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi siano impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.

Restano del pari ferme tutte le agevolazioni consentite dalle vigenti discipline in materia di tassa di vendita, per i prodotti contemplati dal presente decreto, in quanto destinati agli usi specificatamente previsti dalle disposizioni relative e salvo quanto dispone l'articolo seguente.