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REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936, n. 1148

Riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore. (036U1148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 aprile 1937, n. 680 (in G.U. 22/05/1937, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-6-1936 al: 11-9-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni ed aggiunte;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di favorire l'impiego delle macchine idrovore per il sollevamento delle acque a scopo di agevolare la coltivazione su terreni bonificati:
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le aliquote di tassa vendita sui residui della distillazione degli oli minerali classificabili nella voce 644-a) della tariffa del dazi doganali destinati a essere impiegati nell'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque a scopo di agevolare le coltivazioni dei fondi rustici su terreni bonificati sono ridotte:

1) a lire 73 il quintale per i residui con densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15°;

2) a lire 32 il quintale per 1 residui con densità superiore a 0,880 alla temperatura di 15°;