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REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936, n. 1106

Riduzione della aliquota di tassa vendita per i residui della distillazione degli oli minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli ed applicazioni navali. (036U1106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 aprile 1937, n. 611 (in G.U. 15/05/1937, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-6-1936 al: 11-9-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la tariffa generale dei dagi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta dl agevolare l'industria della fabbricazione dei motori a ciclo Diesel in rispetto a talune loro applicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di oli minerali, classificabili nella voce 644-a) della tariffa dei dazi doganali, impiegati direttamente come combustibili nelle prove di collaudo dei motori Diesel per applicazioni navali e per autoveicoli, sono stabilite nelle seguenti misure:

1) L. 80 il quintale per i residui della distillazione di oli minerali con densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15°;

2) L. 40 il quintale per i residui della distillazione di oli minerali con densità superiore a 0,880 alla temperatura di 15°.