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REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936, n. 408

Proroga fino al 31 marzo 1938 delle agevolezze doganali a favore di alcuni tipi di oli minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione. (036U0408)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 maggio 1936, n. 1072 (in G.U. 19/06/1936, n.141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-3-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, convertito nella legge 28 giugno 1928, n. 1776, successivamente prorogato, recante provvedimenti per l'industria automobilistica;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2156, recante provvedimenti per l'industria delle costruzioni di motori di aviazione;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare le agevolezze vigenti, in via provvisoria, per alcuni tipi di oli minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e d'aviazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È prorogato a tutto il mese di marzo 1938 la agevolezza della esenzione da dazio e da tassa di vendita prevista dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, convertito nella legge 28 giugno 1928, n. 1776, successivamente prorogato, e dal R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2156, limitatamente alla benzina ed al petrolio destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli e di quelli di aviazione.

Detta agevolezza è estesa anche agli oli minerali lubrificanti pure destinati allo scopo medesimo.