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REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935, n. 1715

Modificazione delle aliquote di tassa vendita su taluni oli minerali e loro residui. (035U1715)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 gennaio 1936, n. 178 (in G.U. 18/02/1936, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-10-1935 al: 11-9-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con il decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n 763, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successiva modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta d'integrare i provvedimenti adottati con il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerali e loro residui sono modificate come segue:



per quintale

Oli minerali greggi altri (voce 643 a-3 della
tariffa generale dei dazi doganali) . . . . . . . . . . . .Lit. 125
Oli minerali lubrificanti (voce 643 b):
1. oli bianchi per trasformatori . . . . . . . . . . . . . » 130 2. altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 112 Petrolio (voce 643 e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 195 Oli minerali altri (voce 643 c) . . . . . . . . . . . . . . .» 210 Residui della distillazione di oli minerali da
usare direttamente come combustibili (voce (144 a):
a) con densità superiore a 0.880 alla temperatura di 15° .» 50 b) con densità da 0.850 a 0.880 alla temperatura di 15° . » 110 Residui della distillazione di oli minerali altri
(voce 644 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 125


Resta ferma la tassa di vendita di L. 0,40 il quintale per i residui della distillazione degli oli minerali con densità non inferiore a 0.900, alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi siano destinati ad essere impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.