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REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935, n. 1925

Aumento della scorta di riserva degli oli minerali. (035U1925)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 gennaio 1936, n. 213 (in G.U. 22/02/1936, n. 44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-11-1935 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare la percentuale di scorta di riserva di oli minerali;
Sentito il Consiglio del Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È data facoltà al Ministro per le corporazioni di imporre, con proprio decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, a tutti i concessionari o comunque gestori di depositi di oli minerali, a qualsiasi uso destinati, una scorta di riserva di detti oli fino al 70 per cento della capacità geometrica di ogni singolo deposito superiore ai 500 mc., salvo gli eventuali maggiori obblighi di scorta derivanti ai concessionari e gestori stessi da altre disposizioni o convenzioni.

È pure data facoltà al Ministro per le corporazioni di imporre ai concessionari o gestori di depositi di oli minerali di variare la destinazione di determinati serbatoi da uno ad altro prodotto petrolifero.