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REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1934, n. 1490

Esenzione doganale per i residui della distillazione degli oli minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie. (034U1490)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 aprile 1935, n. 1015 (in G.U. 27/06/1935, n. 149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-9-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di esentare dal pagamento dei diritti di confine i residui della distillazione di oli minerali, aventi le caratteristiche prescritte per essere considerati come destinati alla combustione, occorrenti alle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I residui della distillazione degli oli minerali, classificabili sotto la voce 644 a) della tariffa generale dei dazi doganali, impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio ad valorem e da tassa di vendita, sotto osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.