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REGIO DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1934, n. 88

Modificazione del regime fiscale degli oli minerali e derivati. (034U0088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 giugno 1934, n. 1027 (in G.U. 07/07/1934, n. 158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-2-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, R. 1187;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alle voci 643 e 644 della vigente tariffa dei dazi doganali relative agli oli minerali ed ai residui della distillazione di oli minerali, sono apportate le seguenti modificazioni:

Parte di provvedimento in formato grafico