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REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. 1960

Aumento della tassa di vendita di alcune specie di residui degli oli minerali. (034U1960)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 aprile 1935, n. 676 (in G.U. 27/05/1935, n. 124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-12-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la misura della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali, da usare direttamente come combustibili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione, classificabili sotto la voce 644, lettera a) della tariffa dei dazi doganali, è stabilita in lire 45 il quintale per quelli aventi densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, e in lire 20 il quintale per quelli aventi densità superiore a 0,880 alla temperatura suddetta.
Resta ferma la tassa di vendita di lire 0,40 il quintale per i residui di cui al precedente comma, con densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi siero destinati ad essere impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni, come combustibili.