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REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1934, n. 22

Riduzione della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali aventi determinate caratteristiche da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni. (034U0022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 giugno 1934, n. 1127 (in G.U. 21/07/1934, n. 170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-1-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali classificabili sotto la voce 644, lettera a) della tariffa dei dazi doganali, aventi densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, e destinati ad essere impiegati direttamente nelle caldaie e nei forni come combustibile, è ridotta da lire 0,80 a lire 0,40 per quintale.