stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1574

Esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali aventi determinate caratteristiche impiegati nell'azionamento di motori agricoli. (033U1574)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 gennaio 1934, n. 282 (in G.U. 05/03/1934, n. 54).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-12-1933 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1258, che ha concesso l'esonero dal dazio e dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha imposto uno speciale dazio sul valore alla importazione di alcune merci;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire l'impiego nei motori agricoli di residui della distillazione di oli minerali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La esenzione da dazio specifico e sul valore e dalla tassa di vendita, concessa dal R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1258, ed in base al R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1395, per il petrolio destinato ad essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli, è estesa ai residui della distillazione di oli minerali non atti a servire per l'illuminazione né come materia lubrificante per macchine, di color paglierino, con densità da 0,850 fino a 0,880, alla temperatura di 15°, destinati allo stesso uso, sotto osservanza delle cautele e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.