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REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1932, n. 1035

Modificazioni alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibile. (032U1035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1876 (in G.U. 31/01/1933, n. 25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-9-1932 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Vista la necessità urgente ed assoluta di modificare la tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibile;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione, classificabili sotto la voce 644, lettera a), della tariffa dei dazi doganali, aventi densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, saranno ammessi alla tassa di vendita di L. 0,80 per quintale a condizione che siano destinati ad essere impiegati direttamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.