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REGIO DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1930, n. 52

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'alcool a carburante. (030U0052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1930
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1931, n. 874 (in G.U. 16/07/1931, n. 162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-2-1930 al: 15-7-1931
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico di legge 8 luglio 1924 per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al regime fiscale degli spiriti per alleviare l'attuale crisi determinata dallo eccesso di produzione di vini non atti a diretto consumo e per agevolare nel contempo la destinazione di parte dell'alcool a carburante;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'abbuono di rettificazione, di cui all'art. 9 del testo unico di legge 8 luglio 1924, per l'imposta sugli spiriti, è, per lo spirito proveniente dal vino o dal vinello, elevato da L. 100 a L. 160, fermo restando, per lo spirito proveniente dalle vinacce o da altri cascami della vinificazione, la misura di L. 75 per ettolitro anidro.