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REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1929, n. 1768

Trattamento doganale degli oli minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli oli bianchi. (029U1768)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 12 maggio 1930, n. 635 (in G.U. 02/06/1930, n. 128).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-10-1929 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Ritenuta la necessità di modificare il trattamento doganale degli oli minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli oli bianchi;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alla voce n. 643, lettera b), della tariffa generale dei dazi doganali è aggiunta la seguente nota:

«Gli oli minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli oli bianchi sono ammessi al dazio ridotto di L. 8 il quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze».