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REGIO DECRETO-LEGGE 6 aprile 1926, n. 595

Franchigia doganale per i residui della distillazione di oli minerali destinati ad essere usati per la distruzione di larve di zanzare malarigene. (026U0595)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 febbraio 1927, n. 177 (in G.U. 24/02/1927, n. 45).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-4-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e le modificazioni successive;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'attuazione della difesa antimalarica, mediante la distruzione delle larve di zanzare malarigene nelle raccolte idriche, in cui le larve medesime si sviluppano;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono ammessi in esenzione da dazio i residui della distillazione di oli minerali destinati ad essere usati per la distruzione delle larve di zanzare malarigene negli stagni ed in tutte le altre raccolte idriche ove le dette larve si sviluppano, sotto osservanza delle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.