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REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1587

Concessione della franchigia doganale ai residui della distillazione di oli minerali destinati per l'impiego della costruzione e della conservazione delle pubbliche strade. (025U1587)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-10-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e le modificazioni successivamente apportatevi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alla nota alla voce 644, lettera C) della tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748, è fatta l'aggiunta seguente:

«Sono pure ammessi in esenzione da dazio alle condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze i residui della distillazione di olii minerali, altri, destinati ad essere impiegati per la costruzione e per la conservazione delle pubbliche strade».