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REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1921, n. 2

Che aggiunge una nota al testo unico della tariffa dei dazi doganali approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577, relativamente al dazio doganale sul benzolo e altri oli minerali destinati alla fabbricazione dei colori artificiali. (021U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/01/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n. 265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-1-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti il testo unico della tariffa dai dazi doganali, approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577 e le modificazioni successivamente ad esso apportate;
Visto il R. decreto 26 settembre 1920, n. 1344, che revoca le disposizioni del trattato di commercio con l'Austria-Ungheria per le merci provenienti da Paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Alla voce n. 9 del testo unico delle tariffe dei dazi doganali, approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577, è aggiunta la seguente nota:

«Il benzolo e altri oli di catrame minerale, leggeri e limpidi, destinati a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici artificiali o delle vernici, lacche e prodotti simili, sono ammessi al dazio ridotto di L. 2 al quintale, a condizione che siano adulterati, a spese dell'interessato, nei modi che saranno stabiliti, per le differenti industrie dal Ministro delle finanze».