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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 11 novembre 1915, n. 1633

Riguardante l'autorizzazione di spese per opere idrauliche, rimboschimento del bacino del Sele, e fornitura di acqua ai Comuni pugliesi. (015U1633)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1915
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Testo in vigore dal:  8-12-1915

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 13 luglio 1911, n. 774, recante provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni;
Ritenuta l'opportunità di estendere alle concessioni di opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria nonché di sistemazione dei bacini montani le disposizioni della legge 20 giugno 1912, n. 712, che per le concessioni di bonifiche stabiliscono il pagamento delle somme dovute dallo Stato mediante annualità costanti, comprensive di una quota di ammortamento e di interesse;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le concessioni di opere idraulico-forestali dei bacini montani, di cui all'art. 15 della legge 13 luglio 1911, n. 774, e quelle di opere idrauliche di cui all'art. 53 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dall'art. 22 della legge predetta, possono anche essere fatte con le norme stabilite dalla lettera b, dell'art. 2 e dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 20 giugno 1912 n. 712.