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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2023, n. 47

Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. (23G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2023
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Testo in vigore dal:  13-5-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica» e, in particolare, l'articolo 8;
Visto l'articolo 1, commi 499 e 501 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», con i quali è stata prevista la copertura finanziaria della legge 10 febbraio 2020, n. 10 ed è stata demandata a un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse assegnate;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte»;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»;
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»;
Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, III sezione, adottato nella seduta dell'11 gennaio 2022;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2023;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, le modalità e i tempi di conservazione, richiesta, trasporto, utilizzo e restituzione del corpo del defunto oggetto di disposizione post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, indica le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei defunti, prevede le disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e detta la disciplina delle iniziative che le regioni e le Aziende sanitarie locali adottano per promuovere la conoscenza delle disposizioni della legge n. 10 del 2020 tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli esercenti le professioni sanitarie e i cittadini.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività di prelievo e trapianto degli organi e dei tessuti di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, che sono garantite nel rispetto delle condizioni stabilite con priorità temporale rispetto a quelle discendenti dall'atto di disposizione di cui alla legge n. 10 del 2020.
N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) abrogato.
Omissis.»
- La legge 10 febbraio 2020, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55, reca «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55, recante «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica»:
«Art. 8 (Regolamento di attuazione). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:
a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a dodici mesi, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura dei corpi dei defunti per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;
b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge;
c) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
d) dettare la disciplina delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 2.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 499 e 501, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O., recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«Art. 1. - Omissis
499. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Omissis
501. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 499 anche al fine di individuare le specifiche attività oggetto di finanziamento.»
- La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-9 maggio 2022, n. 114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2022, n. 19 - Prima serie speciale, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi 500 e 501 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 578, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5, reca «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte».
- La legge 1° aprile 1999, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87, reca «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti».
- La legge 30 marzo 2001, n. 130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, reca «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri».
- La legge 22 dicembre 2017, n. 219, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12, reca «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, S.O., reca «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n. 239, S.O., reca «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria».

Note all'art. 1:
- Per l'articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 1° aprile 1999, n. 91, si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 10 febbraio 2020, n. 10, si veda nelle note alle premesse.