DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 17-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                             ART. 9 (L) 
                       (Contributo unificato) 
 
  1. E' dovuto il contributo unificato di  iscrizione  a  ruolo,  per
ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura
concorsuale e di volontaria giurisdizione, (( . . . ))  nel  processo
amministrativo ((e nel processo tributario)) ,  secondo  gli  importi
previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10. 
((1-bis. Nei processi per controversie di  previdenza  ed  assistenza
obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o  concernenti
rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta  personale  sul  reddito,  risultante
dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte  l'importo  previsto
dall'articolo  76,  sono  soggette,  rispettivamente,  al  contributo
unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo  13,
comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla
Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto  nella  misura  di
cui all'articolo 13, comma 1.)) 
                                                               ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che  "Le
disposizioni di  cui  al  comma  6  si  applicano  alle  controversie
instaurate, nonche'  ai  ricorsi  notificati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto."