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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2001, n. 218

Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

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vigente al 15/10/2024
Testo in vigore dal:  27-6-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'articolo 15 del predetto decreto recante disposizioni in materia di vendite staordinarie, ed in particolare il comma 8, il quale prevede che ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 15, comma 9, del predetto decreto il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuova la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite sottocosto tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive;
Considerato che i diversi incontri promossi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le parti interessate non hanno consentito di pervenire alla definizione dei codici di autoregolamentazione di cui sopra;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000;
Visti i pareri del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti espressi in data 16 febbraio 1999 e 5 luglio 2000;
Visti i pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 21897 del 18 giugno 1998, n. 31819 del 29 ottobre 1999 e n. 37946 del 28 dicembre 2000;
Visto il parere della Conferenza Unificata reso nella seduta del 20 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data 11 gennaio 2001 e 10 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Disciplina delle vendite sottocosto
1. Nel presente regolamento si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.
3. Ai fini del comma 2 per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.
4. La vendita sottocosto è una modalità di effettuazione delle vendite di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Essa deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
5. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
6. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, indipendentemente dalla effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal presente decreto.
7. Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
8. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.
9. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: Il testo dell'art. 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è riportato in note alle premesse.
Note alle premesse:
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Il testo dell'art. 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998.
- Il testo dell'art. 15, commi 8 e 9, della legge 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:
"8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'art. 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionarori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.".
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:
"7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.".
Il testo dell'art. 2359 del codice civile è il seguente:
"Art. 2359 (Società controllate e società collegate).
- Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali, con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.".
- Il testo dell'art 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:
"1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992.