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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1999, n. 283

Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-8-1999
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Testo in vigore dal:  31-8-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di teonologo alimentare;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 luglio 1998, del 21 dicembre 1998 e del 7 giugno 1999;
Viste le osservazioni della Corte dei conti in data 1 marzo 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Pubblici dipendenti iscritti all'albo
con annotazione a margine
1. I tecnologi alimentari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, possono, a richiesta, essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridicoprofessionale, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.
2. Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine regionale consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito al termine dell'espletamento dell'incarico stesso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento della amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
- Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):
"Art. 3 (Esercizio della professione). - 1. Per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare è obbligatoria l'iscrizione all'albo di cui all'art. 27.
2. I laureati in scienze e tecnologie alimentari dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a richiesta essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridicoprofessionale. In tal caso, essi possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.
3. Presso gli ordini di appartenenza degli iscritti di cui al comma 2 è conservato il timbro professionale che viene consegnato di volta in volta agli interessati per gli eventuali atti professionali autorizzati.
4. Gli iscritti di cui al comma 2 ai quali, in deroga al divieto di cui al medesimo comma, siano eventualmente conferiti incarichi speciali, devono sottostare alla disciplina dell'ordine per i medesimi incarichi.
5. Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.
6. Gli iscritti ad un albo regionale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato".