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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1998, n. 439

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE: 19/2/1999
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  19-2-1999

Art. 2

Delibere di approvazione del bilancio
di previsione e del conto consuntivo
1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Le suddette delibere diventano esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, il Ministero vigilante, anche su segnalazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimità, con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al merito, anche economicofinanziario.
3. Le eventuali segnalazioni da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica devono essere trasmesse all'amministrazione vigilante entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione per le delibere concernenti i bilanci preventivi e consuntivi e di venti giorni per quelle attinenti le variazioni di bilancio. Nel caso in cui all'ente vengano richiesti chiarimenti o documentazione integrativa, i termini di cui ai commi 2 e 3 si intendono sospesi fino alla data di ricezione degli stessi, che l'ente è tenuto a fornire o trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La nuova delibera adottata per eliminare i vizi di legittimità è trasmessa entro dieci giorni dall'adozione ai Ministeri di cui al comma 1 e, in assenza di rilievi, diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione.
5. Le delibere per le quali siano state formulate osservazioni attinenti al merito diventano esecutive se confermate dall'organo dell'ente competente in base al proprio ordinamento.
6. Nel caso in cui siano previsti pareri obbligatori da richiedersi ai Ministeri vigilanti, i pareri si intendono comunque resi trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta.