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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1982, n. 290

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1960, n. 1834, concernente il pagamento dello assegno supplementare di congrua al clero.

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Testo in vigore dal:  13-6-1982

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto il regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per le spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228;
Visto l'art. 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343 e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1834;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1982;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;


Decreta:


L'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1834, è sostituito dal seguente:
"Il pagamento degli assegni supplementari di congrua, compresi gli assegni al clero sardo, degli assegni in compenso delle spese di culto e degli assegni dovuti agli economi spirituali, di cui al testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modificazioni, nonché della indennità integrativa speciale, di cui all'art. 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, è effettuato a rate mensili posticipate, che scadono il giorno 25 di ciascun mese. La rata del mese di dicembre scade il giorno 20".


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 marzo 1982

PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1982

Registro n. 11, Interno, foglio n. 202