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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/2015)
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Testo in vigore dal:  15-9-1954
(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 9)
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Art. 9.
( Concessioni di durata superiore al
((quadriennio))
)


Le concessioni di durata superiore al
((quadriennio))
o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a ciò destinato con decreto del capo di compartimento.
In qualità di rappresentate dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a
((quindici anni))
interviene l'ufficiale più elevato in grado dopo il capo del compartimento.
Gli atti di concessione di durata sino a
((quindici anni))
sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile.