DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/2015)
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Testo in vigore dal: 15-9-1954
(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 9)
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
       ( Concessioni di durata superiore al ((quadriennio)) ) 

 
  Le  concessioni  di  durata  superiore  al  ((quadriennio))  o  che
importino impianti di difficile rimozione  devono  essere  fatte  per
atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a cio' destinato  con
decreto del capo di compartimento. 
  In  qualita'  di  rappresentate   dell'amministrazione   concedente
interviene il capo del compartimento. Per  i  compartimenti  sedi  di
direzione marittima e quando si tratti di concessione di  durata  non
superiore a ((quindici anni)) interviene l'ufficiale piu' elevato  in
grado dopo il capo del compartimento. 
  Gli atti di concessione di durata sino  a  ((quindici  anni))  sono
approvati  con  decreto  del  direttore  marittimo;   gli   atti   di
concessione di durata superiore  con  decreto  del  ministro  per  la
marina mercantile.