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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/2015)
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Testo in vigore dal:  6-5-1952
(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 1)

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
(Navigazione marittima)


Art. 1.
(Circoscrizioni)


La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.