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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2017, n. 169

Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione. (17G00182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2017
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vigente al 17/05/2024
Testo in vigore dal:  15-12-2017

Art. 4

Programmazione dell'attività normativa
1. Ciascuna Amministrazione, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, comunica al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL, il Programma normativo semestrale, che contiene l'elenco delle iniziative normative previste nel semestre successivo, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, indicando per ciascuna di esse:
a) una sintetica descrizione dell'oggetto e degli obiettivi;
b) la sussistenza di eventuali cause di esclusione dall'AIR, esplicitandone le motivazioni;
c) le procedure di consultazione programmate.
2. Ai fini dell'istruttoria normativa il Programma indica altresì:
a) le Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
b) i pareri da acquisire, inclusi quelle delle autorità indipendenti;
c) gli eventuali termini legislativamente previsti per l'adozione dell'atto.
3. Il DAGL verifica la sussistenza delle cause di esclusione indicate nel Programma normativo e, qualora ritenga che le stesse non sussistano, ne dà comunicazione all'Amministrazione.
4. Le iniziative normative previste, il cui procedimento di formazione e presentazione non si sia concluso nel semestre, vengono, a cura dell'Amministrazione proponente, riportate al semestre successivo aggiornandone i termini.
5. Eventuali modifiche al Programma normativo nel corso del semestre di riferimento sono comunicate tempestivamente al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL.
6. I Programmi normativi, comunicati ai sensi del comma 1, e le eventuali modifiche, sono pubblicati sul sito istituzionale del Governo e sui siti delle rispettive Amministrazioni proponenti.