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DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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vigente al 06/10/2024
Testo in vigore dal:  27-1-2018
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Art. 53


Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati
((...))
, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le
((Linee guida))
sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.