DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 26/09/2023
Testo in vigore dal: 27-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
         ((Diritto a servizi on-line semplici e integrati)) 
 
  ((01. Chiunque  ha  diritto  di  fruire  dei  servizi  erogati  dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in  modo
integrato, tramite gli  strumenti  telematici  messi  a  disposizione
dalle  pubbliche  amministrazioni  e  il  punto  di  accesso  di  cui
all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.)) ((29)) 
  1. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  provvedono  alla
riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base  di
una preventiva  analisi  delle  reali  esigenze  ((degli  utenti))  e
rendono disponibili ((on-line i propri servizi)) nel  rispetto  delle
disposizioni del presente Codice e degli standard ((e dei livelli  di
qualita'  individuati  e  periodicamente  aggiornati  dall'AgID   con
proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). 
  3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo  2,  comma
2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla
qualita',  anche  in  termini  di   fruibilita',   accessibilita'   e
tempestivita', del servizio reso all'utente stesso e  pubblicano  sui
propri  siti  i  dati  risultanti,  ivi  incluse  le  statistiche  di
utilizzo. 
  4. In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  presente
articolo, ((gli utenti, fermo restando il diritto  di  rivolgersi  al
difensore civico digitale di cui all'articolo 17,)) possono agire  in
giudizio, anche nei termini e con le modalita' stabilite nel  decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  ha  disposto  (con  l'art.  65,
comma 6) che  "Il  diritto  di  cui  all'articolo  7,  comma  01,  e'
riconosciuto a decorrere dalla  data  di  attivazione  del  punto  di
accesso di cui all'articolo 64-bis".