COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 18-1-1989
aggiornamenti all'articolo
    

                              Art. 96.

((Il  Presidente del Consiglio  dei  Ministri ed i Ministri, anche se
cessati   dalla   carica,  sono  sottoposti,  per  i  reati  commessi
nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  alla giurisdizione ordinaria,
previa  autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale)).