COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
vigente al 05/06/2023
Testo in vigore dal: 25-10-2007
aggiornamenti all'articolo
    

                              Art. 27.

  La responsabilita' penale e' personale.
  L'imputato   non   e'  considerato  colpevole  sino  alla  condanna
definitiva.
  Le  pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
  Non e' ammessa la pena di morte (( . . . )).