COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 8-11-2001
aggiornamenti all'articolo
    

                              Art. 125.

((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3)).
  Nella  Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di
primo   grado,   secondo   l'ordinamento  stabilito  da  legge  della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione.