COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 103.

  Il   Consiglio   di   Stato   e   gli  altri  organi  di  giustizia
amministrativa  hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica  amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
  La  Corte  dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita'
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
  I  tribunali  militari  in  tempo  di guerra hanno la giurisdizione
stabilita  dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.