COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 18-7-1967
aggiornamenti all'articolo
    

                              Art. 10.

  L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
  La  condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in
conformita' delle norme e dei trattati internazionali.
  Lo  straniero,  al  quale  sia  impedito  nel suo paese l'effettivo
esercizio  delle  liberta'  democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge.
  Non  e'  ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
((5))

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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  costituzionale  21  giugno  1967,  n.  1  ha  disposto (con
l'articolo  unico)  che  l'ultimo  comma del presente articolo non si
applica ai delitti di genocidio.