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LEGGE 30 marzo 1981, n. 116

Interpretazione autentica dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

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Testo in vigore dal:  21-4-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il disposto dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, non è da intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1981

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI FORLANI - BODRATO - SARTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI