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DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (23G00080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
Testo in vigore dal:  11-8-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075


1.
((All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla))
nota II-bis), comma 1, lettera a), le parole: «se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10,95 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.